Testo
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Con la presente si trasmette in allegato la sentenza Tar Campania, sez. I di Salerno, n. 457 del 26 aprile 2007, in materia di competenze professionali, rinvenibile per esteso anche sul sito Internet www.giustizia-amministrativa.it .
Pronunciandosi sulla legittimità degli atti di un procedimento espropriativo attivato da un Comune per la realizzazione di una rotatoria stradale, il giudice campano ha – tra l’altro – accolto la censura volta a denunciare l’incompetenza professionale del tecnico firmatario del progetto (architetto).
Dopo aver riaffermato che la normativa prevede la competenza generale degli ingegneri in tema di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali, il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, ha concluso nel senso che l’intervento in questione, trattandosi di un’opera non connessa con l’edilizia civile, “ricade nella esclusiva competenza professionale degli ingegneri”.
Questo perché è principio pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri.
Interessante è anche l’osservazione del giudice secondo cui la soluzione non muta qualora il tecnico in questione abbia svolto la sua attività progettuale nella veste di Responsabile del settore (Lavori Pubblici) competente per materia, trattandosi di aspetto non pertinente.
In presenza di un ulteriore tassello a conferma e rafforzamento delle prerogative della nostra Categoria, si invitano gli Enti in indirizzo a darne adeguata diffusione, per contrastare i tentativi di travalicamento delle competenze professionali.
Allegato: Tar Campania, Salerno, 26/04/2007 n. 457 (estratto) (SZ09623).
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