Testo
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Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti e precisazioni riguardo l’iscrizione all’Albo dei soggetti laureati in Informatica, a seguito di numerose e continue richieste in tal senso da parte degli Ordini provinciali.
E’ bene rimarcare che la presente nota vuole essere di ausilio e supporto per districarsi nella complessa e in verità non sempre chiara disciplina legislativa, fermo restando che l’ordinamento professionale (art. 5 legge 24/6/1923 n. 1395 e art. 8 R.D. 23/10/1925 n. 2537) rimette alla competenza dei singoli Consigli degli Ordini provinciali le deliberazioni sulle domande di iscrizione all’albo, per cui ogni concreta decisione in proposito spetterà all’autonoma valutazione degli Ordini provinciali stessi.
Allo stesso tempo le osservazioni qui formulate si giustificano e sono legate al quadro giuridico al momento vigente, non escludendo la necessità di sottoporle a revisione al sopraggiungere di innovativi pronunciamenti ministeriali o giurisprudenziali.
E’ quindi possibile procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Riguardo la sezione A dell’albo, l’art. 47, secondo comma, lett. c), del DPR 5/6/2001 n. 328 consente l’iscrizione al settore dell’informazione (anche) a coloro che hanno conseguito la Laurea specialistica nella classe 23/S - Informatica, unitamente al superamento dell’apposito esame di Stato.
Riguardo la sezione B dell’albo, l’art. 48, secondo comma, lett. c) dello stesso Regolamento prevede la facoltà di iscrizione al settore dell’informazione ai possessori della Laurea nella classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche, che hanno superato l’esame di Stato.
Su questa disciplina, per quanto concerne il previgente ordinamento, è intervenuto il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che, con la circolare 28/5/2002, prot. 2126, ha stabilito che "i laureati in scienze dell’informazione e in informatica non possono accedere all’esame di Stato per la professione di ingegnere" (v. allegati).
Negli stessi termini - di negazione della facoltà di accesso all’esame di Stato e quindi di iscrizione all’albo degli ingegneri per i possessori dei titoli conseguiti in conformità al precedente ordinamento - si è in seguito espresso il Ministero della Giustizia (v. parere del 27/5/2003, prot. 3/7170/U, allegato).
Questo per quanto concerne i laureati secondo il vecchio ordinamento.
Alla luce di quanto sopra, allora, a parere di questo Consiglio Nazionale, anche a seguito di contatti a livello ministeriale, in via generale non sussistono ostacoli all’iscrizione nella sezione A dell’albo, settore dell’informazione, di un laureato con laurea specialistica nella classe 23/S - Informatica, che abbia superato il relativo esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo.
Questo, beninteso, nei limiti e in quanto trattasi di laureati in corsi di laurea attivati secondo il nuovo ordinamento, fermo restando per i laureati in Informatica secondo il vecchio ordinamento il divieto di cui alla citata circolare MIUR 28/5/2002.
L’assetto normativo così come risultante a seguito dei pronunciamenti summenzionati sembra infatti condurre alla facoltà di iscrizione all’albo degli ingegneri, per legge, dei possessori dei nuovi titoli informatici (classe 23/S per la sezione A e classe 26 per la sezione B) qualora e a condizione che le Università si siano organizzate e abbiano attivato i corrispondenti corsi di laurea in Informatica secondo il nuovo ordinamento.
A quanto risulta questo è già avvenuto, ad es., presso le Università degli Studi di Pisa e di Napoli.
Qualora giungano istanze di iscrizione all’albo di laureati in Informatica secondo il nuovo ordinamento che abbiano superato il corrispondente esame di Stato, esse andranno quindi accolte in base al disposto del DPR 328/2001.
Spetterà pertanto alla diligenza dell’Ordine provinciale interessato accertare, di volta in volta, tramite le opportune verifiche presso l’Università, che di corso di laurea secondo il nuovo ordinamento si tratti.
In conclusione si precisa che quanto sopra riportato non significa adesione da parte del CNI ai contenuti del DPR 328, di cui più volte sono state censurate le incongruenze e le ambiguità, ma si giustifica con l’intenzione di agevolare e supportare l’attività sul punto degli Ordini provinciali, in attesa della auspicata e, a quanto pare, ormai prossima revisione dell’impianto e delle scelte, anche terminologiche, espresse nel suddetto Regolamento.
Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Dott. Ing. Renato Buscaglia)
IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Sergio Polese)
Allegati:
1) circolare MIUR 28/5/2002; (DV07916)
2) nota Ministero della Giustizia 27/5/2003 (DV08420).
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