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Rif. DV09829
Documento 27/02/2008 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 147
Data 27/02/2008
Riferimento Protocollo CNI n. 818 del 27/02/2008
Note
Allegati

sz09830

Titolo SENTENZA TAR PUGLIA, LECCE N. 4154/2007 - ISCRIZIONE AD UN ULTERIORE SETTORE DELL'ALBO DA PARTE DEL SOGGETTO GIA' ISCRITTO IN ALTRO SETTORE DELLA STESSA SEZIONE - IMPRESCINDIBILE NECESSITA' DEL POSSESSO DEL CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO
Testo La sentenza 4 dicembre 2007 n. 4154 del Tar Puglia, sezione di Lecce, che si trasmette in allegato, contribuisce a chiarire uno dei nodi che l’ambigua tecnica di redazione del DPR 328/2001 sugli esami di Stato e sulla disciplina di taluni ordinamenti professionali aveva lasciato irrisolti e aperti a letture contrastanti.

Con questa importante pronuncia - la prima di cui si ha conoscenza sul tema - infatti, viene posto un punto fermo riguardo i requisiti necessari per la cd "mobilità intersettoriale" all’interno dell’Albo degli Ingegneri.

Da parte di alcuni - facendo leva sul disposto letterale dell’art. 3, comma 3, DPR 328/2001 era stata prospettata la tesi secondo cui all’iscritto ad un settore della Sezione A dell’albo, per ottenere l’iscrizione anche in un diverso settore della medesima Sezione, sarebbe necessario e sufficiente il superamento dell’esame di Stato previsto dal quinto comma dell’art. 47 DPR 328.

Senza necessità, cioè, di conseguire il titolo accademico relativo a tale secondo, ulteriore settore (lo stesso discorso varrebbe per gli iscritti alla Sezione B dell’albo).

Questa è stata la lettura delle disposizioni del DPR 328 che ha sostenuto la ricorrente nel caso esaminato dal Tar Lecce: titolare di laurea specialista in Ingegneria dei materiali e iscritta al settore b) INDUSTRIALE della Sezione A, pretendeva di essere ammessa a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nel settore a) CIVILE E AMBIENTALE della sezione A, sulla base della mera precedente iscrizione ad altro settore (industriale) della stessa Sezione dell’albo.

Il Tar pugliese, invece, - condividendo il provvedimento di esclusione dall’ammissione agli Esami di Stato dell’Università degli Studi di Lecce - ha perentoriamente rigettato tale interpretazione, definita "ardita".

Per fare ciò il giudice amministrativo ha, da un lato, valorizzato la previsione di cui al quarto comma dell’art. 3 DPR 328, dall’altro lato ha ridimensionato la portata da attribuire al quinto comma dell’art. 47 del medesimo Regolamento.

L’art. 3, quarto comma, del DPR, infatti, ammette la possibilità di ulteriore iscrizione in un diverso settore della medesima Sezione soltanto per chi è in possesso del necessario titolo di studio; mentre la disciplina contenuta nell’art. 47, quinto comma, non ha carattere esaustivo, ma ha solamente la funzione di indicare le modalità (semplificate) dell’esame di Stato previsto per chi risulta già iscritto ad un altro settore della stessa Sezione, "non escludendo assolutamente la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio prescritto dalla norma generale contenuta nell’art. 3" (v. sentenza allegata).

Inoltre è evidente - prosegue il giudice - che se il legislatore del 2001 avesse ritenuto la laurea specialistica in Ingegneria dei materiali titolo idoneo per l’iscrizione nel settore a) della Sezione A dell’albo degli ingegneri, avrebbe incluso espressamente tale titolo accademico tra quelli che - in base all’art. 47, comma 2, lett. a) - abilitano all’esame di Stato e all’iscrizione nel settore a) civile e ambientale.

***

In conclusione, da una lettura sistematica e dalla ratio delle disposizioni del DPR 328 in questione, il Tar Lecce giunge ad affermare che:

I) l’iscritto ad una Sezione dell’albo può iscriversi in un ulteriore settore della stessa Sezione, ma per fare questo deve essere in possesso di una seconda laurea specialistica (o laurea): quella corrispondente al nuovo settore in cui si vuole iscrivere ;

II) tale secondo titolo accademico è condizione imprescindibile per essere ammessi a sostenere il relativo esame di Stato.

La sentenza n. 4154/2007 del Tar per la Puglia, sez. di Lecce - che ha visto l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce costituirsi a sostegno delle posizioni dell’Università di Lecce - viene a introdurre elementi di certezza per gli iscritti e per le Università in tema di esami di Stato e mobilità intersettoriale all’interno dell’Albo.

Nel far questo, la prima sezione del Tar Lecce si è inoltre adeguata al giudizio cautelare del Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 4572/2007 aveva riformato la sospensiva concessa dal Tar Lecce con ordinanza n. 518 del 13 giugno 2007, sulla stessa vicenda.

Il Consiglio Nazionale, condividendo in toto le conclusioni del giudice amministrativo, invita i destinatari della presente circolare a darne ampia diffusione.

Allegato: sentenza Tar Puglia, Lecce, I sez., 4 dicembre 2007 n. 4154 (SZ09830).
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