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Rif. DV06032
Documento 27/10/1999 CIRCOLARE - XVI SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 23
Data 27/10/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 800 del 27/10/1999
Note
Allegati

dv05112

dv06033

Titolo INGEGNERI - IMPIANTI EX L. 46/90 - COMPETENZA ESCLUSIVA - TRASMISSIONE NOTA ISPELS (PUBBLICATA SU INGEGNERE ITALIANO N. 305/99 PAG. 26)
Testo L'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con nota dell'8 ottobre 1999 (cfr. allegato), chiamato a rendere parere su istanze pervenute da parte del Consiglio Nazionale Architetti e di alcuni Ordini sul riconoscimento da parte dell'Istituto delle competenze in materia di impianti di cui alla legge 46/90, ha rigorosamente escluso tale possibilità.

L'ISPESL, difatti, ha fatto proprie le osservazioni che questo Consiglio fece all'indomani delle sentenze del Consiglio di Stato che, come noto, ha annullato per motivi procedurali il D.M. 22 aprile 1992, il quale, lungi dal volere ampliare le competenze di architetti e geometri, ha semplicemente annullato la struttura degli elenchi predisposti dal M.I.C.A., specificando che le competenze professionali non possono essere definite da un decreto ministeriale, ma esclusivamente dagli ordinamenti professionali dei richiedenti.

Come già osservato da questo Consiglio con circolare del 27.2.98 il Consiglio di Stato non è entrato nel merito, in particolare se gli architetti od i geometri avessero la capacità professionale per rendere prestazioni in campo impiantistico, ma ha semplicemente bocciato il sistema adottato dal regolamento.

L'ISPESL, dunque, nel rispetto delle privative spettanti a ciascuna categoria professionale ha confermato la "lettura" della sentenza 1876/94 che questo Consiglio aveva già dato con precedente circolare.

Il documento è di ampio rilievo per la categoria in quanto l'Ente preposto ai controlli sposa in pieno la tesi dell'esclusività degli ingegneri nel settore degli impianti.

Si ritiene dunque opportuno che ciascun Ordine dirami l'allegata nota alle autorità competenti unitamente alla circolare C.N.I. n. 187/98 per chiarire definitivamente la questione sulle competenze relative ad impianti; sarebbe altresì opportuno diffidare la committenza pubblica dal demandare incarichi ai professionisti non ingegneri in quanto l'incarico sarebbe suscettibile di impugnativa ed in caso di esito positivo anche di risarcimento di danno.


Allegati:

- Circolare CNI n. 187/98 (DV05112)
- Parere dell'ISPELS del 18.10.99 (DV06033)



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