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Rif. DV05787
Documento 25/03/1999 CIRCOLARE - XV SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 277
Data 25/03/1999
Riferimento Protocollo CNI n. 9941 del 25/03/1999
Note
Allegati

dv05788

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Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - AUTOCERTIFICAZIONE - D.P.R. 403/98 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BASSANINI BIS - NOVITA (PUBBLICATA SU INGEGNERE ITALIANO N. 300/99 PAG. 25)
Testo Il processo di delegificazione e semplificazione delle procedure amministrative, almeno per ciò che attiene lo snellimento della documentazione amministrativa, ha, come noto, trovato ulteriore ampliamento con il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, entrato in vigore il 22 febbraio u.s.

Il citato atto normativo costituisce il completamento organico delle leggi in materia di semplificazione della documentazione amministrativa (art. 1, 2 e 3 legge 15 maggio 1997, legge 16 giugno 1998 n. 191) che rappresentano applicazione delle grandi riforme istituzionali volute dall'attuale ordinamento politico-istituzionale.

La finalità è quella di ridurre il ricorso alla certificazione a favore dei cittadini utenti e nel contempo di semplificare il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini.

Indubbiamente le disposizioni contenute nel regolamento produrranno maggior carico di attività per i singoli Ordini Provinciali che, a fronte delle nuove autocertificazioni, dovranno svolgere idonei controlli sulla veridicità del loro contenuto, anche se un lieve alleggerimento potrà provenire dalla autocertificazione dell'iscrizione ad albi professionali pure prevista dal decreto Presidenziale.

Occorre peraltro dare attuazione alle norme contenute nel D.P.R. 403/98. In tal senso il Ministero di Grazia e Giustizia con la nota allegata, richiama l'attenzione dei Consigli Nazionali e degli Ordini Provinciali sulla operatività delle disposizioni contenute nel predetto regolamento soprattutto per ciò che attiene l'autocertificazione.

Passando ad illustrare la innovazione che più da vicino riguarda gli Ordini provinciali essa è rappresentata dall'ampliamento della possibilità di autocertificare (art. 1):
a) titoli di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
e) iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
g) dichiarazione di non aver riportate condanne penali.

Nel procedimento di iscrizione all'albo, pertanto, non è più possibile richiedere il certificato penale e quello di abilitazione all'esercizio della professione essendo tali stati e/o fatti comprovabili con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.

All'Ordine spetta l'onere del controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 11 D.P.R. 403/98) attraverso la richiesta diretta alla amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, di avere conferma scritta, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

Rimangono ferme le indicazioni fornite da questo Consiglio con circolare n. 227/XV Sess. Del 20.07.98 riguardo alle altre autocertificazioni ed alle modalità operative di istruttoria del procedimento di iscrizione all'albo.

Sempre nella citata fonte regolamentare è prevista la necessità di aggiornare la modulistica per le dichiarazioni sostitutive e la necessità di inserire il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

A tal fine si è provveduto a modificare il precedente modulo fornito con la circolare n. 227/XV Sess.


Allegato:

- Fac-simile modulo (DV05789)
- Nota Ministero Grazia e Giustizia(DV05788)



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