Testo
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In seguito alla introduzione di rilevanti prescrizioni normative, quali il T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) e l'art. 16 della legge comunitaria per il 1999 (l. 21.12.1999 n. 526), in tema di domicilio professionale, questo Consiglio ha reputato necessario rivolgersi ai Ministeri interessati, al fine di ottenere chiarimenti sulla portata delle nuove disposizioni e sulla loro incidenza sulla disciplina pregressa.
In particolare, è sorto dubbio se con la previsione della espressa equiparazione del "domicilio professionale" al requisito della residenza, ai fini della iscrizione agli albi (art. 16 l. n. 526 cit.), dovesse ritenersi mutata anche la disciplina riguardante i soggetti iscritti all'AIRE, che richiedono l'iscrizione in Italia, ovvero il permanere nell'albo professionale.
Finalmente, unico tra i Ministeri interessati, si è pronunciato il Ministero della Giustizia, con la nota prot. 7/1834/U del 27 giugno 2001, che si allega.
In essa, sulla base della novità del domicilio professionale, si conclude per il dovere di iscrivere gli ingegneri italiani appartenenti all'AIRE, aventi un domicilio professionale in Italia.
Ne consegue che gli Ordini provinciali dovranno permettere agli iscritti all'AIRE di iscriversi all'Albo, qualora siano in grado di attestare la sussistenza di un domicilio professionale nel nostro Paese.
Allegati:
1) Richiesta del CNI ai Ministeri interessati (DV07176)
2) Nota del Ministero della Giustizia del 27.06.2001 (DV07177)
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