Testo
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A seguito dei numerosi dubbi interpretativi espressi dagli Ordini, derivanti dall'applicazione della legge n. 675/96 sulla segretezza dei dati personali, si ritiene opportuno segnalare quanto segue, facendosi seguito alla circolare Cni n. 110 del 4.6.97 e relativi allegati.
Tali incertezze riguardavano, in particolare, l'art. 7 della legge citata, con riferimento agli adempimenti cui sono tenuti gli Ordini da un lato e i professionisti dall'altro.
Infatti l'art. 7 della legge n. 675/96 pone a carico dei soggetti interessati, l'obbligo di notificazione dei dati personali all'Autorita' Garante, appositamente istituita.
Nell'ipotesi degli Ordini, si tratta di informazioni contenute nei rispettivi Albi professionali.
Il comma 5 dello stesso articolo, prevede anche per i soggetti iscritti agli albi professionali, un obbligo di notificazione esperibile per il tramite dei rispettivi Ordini.
A chiarire tali dubbi è intervenuto recentemente il decreto legislativo n. 255/97 (G.U. del 5.8.97 n. 181) che ha introdotto disposizioni correttive, in particolare integrative, dell'art. 7.
Si prevede, infatti, l'esonero dall'obbligo di notificazione sia per gli Ordini che per i professionisti (cfr art. 7, 5-ter lett. b ed f, nuova versione).
In tale direzione si era pronuciata già l'Autorita' Garante che ha altresi' chiarito alcuni quesiti ex legge 675/96, con i documenti che si trasmettono in allegato.
Allegati:
Parere dell'Autorita' Garante del 30.6.97
Parere dell'Autorita' Garante del 22.7.97
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