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Rif. DV08293
Documento 14/04/2003 PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 14/04/2003
Riferimento Protocollo CNI n. 9684 del 14/04/2003
Note
Allegati

dv00809

dv02862

dv06033

sz02209

sz05861

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI - RELAZIONE SULL'ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI EX L. 10/1991
Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sulle competenze professionali in materia di impianti in generale e per la relazione sulla protezione delle scariche atmosferiche e sull'isolamento dei fabbricati ex. l. 10/1991 in particolare.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare come ogni richiesta deve essere contenuta entro limiti ragionevolmente circoscritti, per evidenti motivi, per cui la risposta si limiterà a fornire un quadro generale della materia.
Questo anche perché sulle peculiari relazioni tecniche richiamate non si conoscono pronunciamenti ufficiali o sentenze.

Riguardo gli impianti in generale, indubbia è la competenza piena dei professionisti ingegneri, in base all'ampia dizione dell'art. 51 R.D. 23/10/1925 n. 2537.

A conferma di ciò basti citare la determinazione n. 57/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che ha ribadito l'esclusiva competenza degli ingegneri in materia di impianti tecnologici e relative verifiche (in allegato, v. anche sentenze ivi citate).

Da ciò, di risulta, deriva la conseguente legittimazione dei tecnici ingegneri ogniqualvolta vi siano prestazioni legate al mondo dell'impiantistica, salvo diversa espressa previsione normativa.

Per quanto concerne le altre professioni, in mancanza di un'analoga norma autorizzatrice generale, sembra possibile utilizzare un criterio analitico, che guarda a quanto previsto volta per volta, in singole previsioni di legge.

Così, ad es., per le prestazioni di cui alla l. 30/12/1991 n. 428 ("Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature"), risultano espressamente abilitati soltanto ingegneri e periti industriali (v. allegati).

Mentre, per gli impianti termici degli edifici, la relativa verifica e manutenzione, ex art. 11 DPR 26/8/1993 n. 412, può essere affidata agli stessi soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla legge 5/3/1990 n. 46.

"L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l'assunzione della responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto tecnico, e non solo per gli impianti unifamiliari" (così la circolare 12/4/1994 n. 233/F del Ministero dell'Industria, in allegato, la cui lettura risulta utile anche per avere un panorama della relativa disciplina).

Come noto, poi, la l. 1990 n. 46 prevede, per la installazione e la manutenzione degli impianti ad uso civile, il requisito alternativo della laurea tecnica o del diploma tecnico o della documentata esperienza professionale (art. 3 l. cit.), mentre per quel che concerne la relativa progettazione, la legge (art. 6 l. cit.) rinvia all'opera dei professionisti, iscritti negli albi professionali, "nell'ambito delle rispettive competenze".

Per tentare di individuare quali siano questi professionisti è utile fare riferimento alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 360 del 19/01/1995, allegata.

In tale importante pronuncia il T.A.R. Lazio, dopo aver riaffermato che "rientrino appieno nelle capacità professionali e nelle attribuzioni degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla legge n. 46", esclude invece in tali settori la possibilità di intervento degli architetti e dei geometri.

Sulla stessa linea v. il parere 8/10/1999 dell'ISPESL, allegato.

Per la negazione della privativa dei geometri, ad abundantiam, vedi anche il precedente parere CNI 14/9/1995 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1187 del 10/11/1978, allegata.

Allo stesso tempo, sulla scia del T.A.R. Lazio 360/1995 cit., vengono ritenuti abilitati alle verifiche in questione anche i chimici con specializzazione in chimica industriale.

E' comunque da rilevare come, in base al disposto del nuovo DM 6 aprile 2000, per le verifiche in materia di sicurezza degli impianti si ritorna a far riferimento agli iscritti agli Albi professionali "nell'ambito delle rispettive competenze professionali" (v. artt. 1-2-3 D.M. 6/4/2000, in allegato).

Riguardo la legge 9/1/1991 n. 10, vi è poi l'art. 29 della stessa che afferma che per la certificazione e il collaudo delle opere ivi previste "si applica la legge 5/3/1990 n. 46".

Allo stesso modo, per le relazioni previste dall'art. 28 l. 10/1991, il parere del Ministero di Giustizia 17/11/1999 ritiene inclusi ingegneri e periti ed esclude in generale geometri ed architetti.

Confidando di aver fornito un valido quadro di riferimento entro cui individuare la soluzione al caso concreto e rammentando che comunque tutti i documenti citati sono rinvenibili sulla banca dati del CNI, consultabile via Internet, distinti saluti.

Allegati:
a) determinazione 57/2000 Autorità Vigilanza LL.PP.;
b) art. 1 l. 428/1991;
c) circolare Ministero Industria 12/4/1994 n. 233/F; (DV00809)
d) Tar Lazio n. 360/1995; (SZ02209)
e) parere ISPESL 8/10/1999; (DV06033)
f) parere CNI 14/9/1995; (DV02862)
g) C.d.S. n. 1187/1978; (SZ05861)
h) artt. 1-2-3 DM 6/4/2000;
i) parere Ministero di Giustizia 17/11/1999.





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